Sez. 2, Sentenza n. 6123 del 20/12/1978 (Rv. 395947 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - APERTURA DI NUOVE SORGENTI - DISTANZE - DISCIPLINA - PORTATA - APERTURA DI POZZI DI ACQUA VIVA - DISTANZA DAL CONFINE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - APERTURA DI NUOVE SORGENTI - DISTANZE - DISCIPLINA - PORTATA - APERTURA DI POZZI DI ACQUA VIVA - DISTANZA DAL CONFINE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il richiamo alle distanze prescritte dall'art 891 cod civ per i canali e i fossi, contenuto nell'art 911 cod civ in relazione all'apertura di nuove sorgenti, va interpretato nel senso che tali distanze non debbono essere osservate sempre e in ogni caso, in base a una presunzione iuris et de iure di danno, bensi nel senso che esse debbono essere osservate solo in presenza dei presupposti contemplati dall'art 911 cod civ. ne consegue che, siccome i pozzi non sono menzionati nell'art 891 cod civ - essendo disciplinati in maniera del tutto autonoma dal precedente art 889 cod civ - non e necessario osservare per l'apertura dei pozzi di acqua viva una distanza dal confine pari alla misura della loro profondita, salva l'ipotesi in cui un concreto pregiudizio alle contigue prese d'acqua gia esistenti nel fondo del vicino imponga una distanza maggiore di quella prevista dal citato art 889. (V 0000/75, mass nn 377117 e 377118; (V 1743/72, mass n 358668; (V 2540/68, mass n 334991; (V 1400/62, mass n 252243; (Conf 3026/75, mass n 377119).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 891, Cod. Civ. art. 911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)