diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2932 del 16/02/2004 (Rv. 570150 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE | Assunzione spontanea del debito - Motivi dell'espromittente - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570150-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE

L'espromissione è il contratto fra creditore e il terzo, che assume spontaneamente l'obbligazione altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente e nel quale non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita dalla assunzione dell'obbligazione altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva qualificato come "espromissione integrata da una transazione" l'accordo intervenuto tra il creditore e la moglie separata del debitore, comproprietaria con quest'ultimo di un albergo ove era stata svolta l'attività lavorativa alla quale si riferivano i crediti oggetto della espromissione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)