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Sez. F, Sentenza n. 38566 del 26/08/2014 Cc. (dep. 19/09/2014) Rv. 261468 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Patteggiamento - Modifica normativa del trattamento sanzionatorio - Pena concordata in epoca antecedente - Illegalità sopravvenuta della pena - Annullamento sentenza di applicazione pena - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2014-08-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261468-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti intervenuto anche in relazione all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 in epoca antecedente alla modifica normativa introdotta dall'art. 2 D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), che ha trasformato il fatto di lieve entità da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, sia stato ratificato dal giudice, l'annullamento della sentenza è consentito solo qualora la pena concordata si configuri come illegale e il risultato finale del calcolo non risulti conforme ai parametri edittali vigenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)