Sez. 3, Sentenza n. 27066 del 30/04/2014 Ud. (dep. 23/06/2014) Rv. 259391 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 - Modifica normativa di cui al D.L. 146 del 2013 - Introduzione di un regime normativo più favorevole - Conseguenze - Condanna inflitta in epoca antecedente alla modifica normativa - Pena di poco superiore al minimo edittale - Pena illegale - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato - la pena inflitta utilizzando i parametri edittali antecedenti alla novella legislativa non è illegale quando rientri dei parametri edittali vigenti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2013 num. 146 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 26, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)