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Sez. 5, Sentenza n. 2525 del 24/11/2016 Cc. (dep. 18/01/2017) Rv. 269072 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Istanza di messa alla prova - Ordinanza di rigetto - Successivo patteggiamento - Possibilità di ricorrere contro il primo provvedimento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269072-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

L'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Nella specie, il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova unitamente alla sentenza di patteggiamento, pronunciata nell'udienza successiva. In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, pur riconoscendo la fondatezza in astratto delle deduzioni relative al rigetto della predetta istanza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)