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Sez. 1, Ordinanza n. 1695 del 26/05/1971 Cc. (dep. 29/07/1971) Rv. 118953 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INVITO A COMPARIRE AVANTI AL TRIBUNALE - NOTIFICAZIONE - APPLICABILITA DELLE NORME COMUNI - VIOLAZIONE - NULLITA ASSOLUTA.*
Stato
decisa il 1971-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118953-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INVITO A COMPARIRE AVANTI AL TRIBUNALE - NOTIFICAZIONE - APPLICABILITA DELLE NORME COMUNI - VIOLAZIONE - NULLITA ASSOLUTA.*

Nel procedimento di prevenzione, l'invito rivolto all'interessato a comparire avanti al tribunale in un determinato giorno, per fare le dichiarazioni che riterra opportune nel suo interesse, ha lo stesso valore e produce gli stessi effetti di una citazione per il giudizio; con la ulteriore conseguenza che la notificazione di detto invito deve essere eseguita a mezzo dell'organo specificamente preposto alla notificazione degli Atti giudiziari, e cioe dall'ufficiale giudiziario, o da chi ne esercita le funzioni, secondo quanto prescritto dall'art 166 cod proc pen. ne consegue altresi che, ove la notificazione non sia stata eseguita dall'ufficiale giudiziario competente, ma da un ufficiale di polizia giudiziaria, la notificazione e nulla ai sensi dell'art 185 n 3 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 166

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)