Sez. 1, Sentenza n. 4394 del 04/07/1986 (Rv. 447154 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PREGRESSA O IN ATTO AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE - PROPOSITI FUTURI DEI GENITORI O LORO COMPORTAMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - UTILIZZABILITÀ - LIMITI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PREGRESSA O IN ATTO AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE - PROPOSITI FUTURI DEI GENITORI O LORO COMPORTAMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - UTILIZZABILITÀ - LIMITI.*
Il principio in forza del quale l'abbandono del minore, al fine della dichiarazione dello stato di adottabilità secondo la previsione dell'art. 314/4 cod. civ., va riscontrato con esclusivo riguardo alla situazione pregressa e in atto al momento della dichiarazione medesima, a prescindere pertanto dai propositi futuri dei genitori ovvero anche dai loro comportamenti tenuti nel corso del procedimento di opposizione, non osta a che tali comportamenti possano essere utilizzati come elementi di convincimento per risolvere eventuali dubbi sulla ricorrenza o meno dell'abbandono stesso, secondo i parametri indicati, ove si configurino come il naturale sviluppo di situazioni già esistenti al momento della dichiarazione di adottabilità. (Conf 5139/82, mass n 423010; (Conf 2641/82, mass n 420509; (Conf 2216/81, mass n 412953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)