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Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 28/04/1982 (Rv. 420509 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - REVOCA - CONDIZIONI - PROPOSITO DEI GENITORI DI RIPRENDERE CON SÈ IL FIGLIO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1982-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420509-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - REVOCA - CONDIZIONI - PROPOSITO DEI GENITORI DI RIPRENDERE CON SÈ IL FIGLIO - REQUISITI.*

Se, per valutare l'effettiva sussistenza dello stato di abbandono del minore ai fini della revoca dello stato di adottabilità in Sede di opposizione al provvedimento che lo ha dichiarato, possono essere presi in considerazione anche il proposito o la resipiscenza dei genitori di riprendere con sè il figlio, manifestati dopo la dichiarazione di adottabilità, in quanto valgono a meglio lumeggiare e valutare l'effettiva consistenza dell'iniziale volontà di abbandono e la sua persistenza al momento della predetta dichiarazione giudiziale, ciò, tuttavia, è possibile solo quando la serietà di quel proposito sia rigorosamente dimostrata con riguardo a tutta la vita passata del genitore in ogni aspetto rivelatore della sua personalità, con speciale riferimento al senso di responsabilità dimostrato nei confronti di ogni suo impegno familiare e sociale, tanto prima quanto dopo che siano insorte le cause del temporaneo abbandono. (Conf 4068/81, mass n 414723; (Conf 2216/81, mass n 412953; (Conf 4747/80, mass n 408562; (Conf 3035/80, mass n 406799; (Conf 1772/79, mass n 398132; (Conf 6153/78, mass n 395981; (Conf 5377/78, mass n 395147; (Conf 749/75, mass n 374101).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 duodevicies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)