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Sez. U, Sentenza n. 2216 del 14/04/1981 (Rv. 412953 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PREGRESSA O IN ATTO AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE - NECESSITA - PROPOSITI FUTURI DEI GENITORI O LORO COMPORTAMENTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1981-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412953-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PREGRESSA O IN ATTO AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE - NECESSITA - PROPOSITI FUTURI DEI GENITORI O LORO COMPORTAMENTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE - ININFLUENZA.*

Il principio, in forza del quale l'abbandono del minore, al fine della dichiarazione dello stato di adottabilita secondo la previsione dell'art 314/4 cod civ, va riscontrato con esclusivo riguardo alla situazione pregressa ed in atto al momento della dichiarazione medesima, a prescindere, pertanto, dai propositi futuri dei genitori, ovvero anche dai loro comportamenti tenuti nel corso del procedimento di opposizione, non osta a che tali comportamenti possano essere utilizzati come elementi di convincimento per risolvere eventuali dubbi sulla ricorrenza o meno dell'abbandono stesso, secondo i parametri indicati. (V 2442/80, mass n 406157; (V 1068/80, mass n 404548; (V 1772/79, mass n 398132).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)