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Sez. L, Sentenza n. 4236 del 07/04/1992 (Rv. 476645 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - In genere | Principio di automatismo delle prestazioni - Operatività - Condizione - In relazione alle pensioni ordinarie dell'A.G.O. ex art. 27 r.d.l. n. 636 del 1939 - Estensione - In relazione ai Fondi di previdenza speciale regolati da diversa ed autonoma disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476645-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - In genere

Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, enunciato in via generale dall'art. 2116 cod. civ., trova applicazione solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, disponendo espressamente in proposito e provvedendo in ordine alla relativa provvista finanziaria; pertanto, in tema di pensioni, detto principio opera, a norma dell'art. 27, secondo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (come successivamente modificato), solo in relazione alle pensioni ordinarie, facenti capo all'assicurazione generale obbligatoria, ma non si applica ai fondi di previdenza speciali regolati da diversa ed autonoma disciplina, come il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, il quale, ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 2 aprile 1958 n. 377 (che, non menzionandole, esclude le prestazioni pensionistiche), è tenuto solo ad una prestazione di capitale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 27, Legge 02/04/1958 num. 377 art. 49, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 40, Decreto Legge 30/06/1972 num. 267 art. 23 ter, Legge 11/08/1972 num. 485 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)