Sez. L, Sentenza n. 1460 del 02/02/2001 (Rv. 543583 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Principio di automatismo delle prestazioni previdenziali - Portata (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 374 del 1997) - Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende private - Applicabilità del principio - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore; pertanto, con riferimento al Fondo - gestito dall'Inps - di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, deve ritenersi l'applicabilità del suddetto automatismo, posto che né la legge n. 859 del 1965 istitutiva del Fondo, né le successive leggi di riforma della regolamentazione del Fondo medesimo contengono alcuna espressa deroga al principio, che, al contrario, viene richiamato da suddetta normativa, stante il rinvio formale dell'art. 52 legge n. 859 cit. alla disciplina dell'assicurazione generale per i.v.s., che prevede la regola dell'automatismo, nonché il richiamo alla stessa disciplina contenuto nell'art. 5 D.Lgs. n. 164 del 1997, recante ulteriore riforma del regime pensionistico degli iscritti al Fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 52, Legge 30/07/1973 num. 484, Legge 31/10/1988 num. 480 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 164 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)