Sez. L, Sentenza n. 282 del 10/01/2008 (Rv. 600978 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 111 del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato del 1998.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, relativa all'interpretazione dell'art. 111 del contratto collettivo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato del 1998, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata ha rilevato che, in caso di impugnazione del licenziamento disciplinare, il diritto all'attribuzione di un assegno alimentare può sorgere solo successivamente al decorso di sessanta giorni dalla data della cessazione del rapporto; ne consegue che, nell'ipotesi in cui sia stato proposto, e definito non favorevolmente, un procedimento d'urgenza entro il sessantesimo giorno e, successivamente, sia stata esercitata l'azione ordinaria di impugnativa del licenziamento, l'assegno resta comunque attribuibile a far data dal sessantunesimo giorno dalla fine del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)