Sez. 2, Sentenza n. 282 del 29/01/1973 (Rv. 362157 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - CONDIZIONI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - CONDIZIONI.*
Il diritto di prelazione, di cui all'art 732 cod civ, nasce e puo ricevere tutela nel momento in cui il coerede manifesta in concreto la intenzione di alienare la sua quota a terzi per un prezzo determinato, convertendosi poi il diritto di riscatto (cosiddetto retratto successorio) quando l'alienazione abbia avuto luogo senza l'interpello. (nella specie i giudici di merito hanno ritenuto che essendo gia stato posto in essere l'atto traslativo della quota da parte di un coerede, il coerede al quale non era stata notificata la proposta di alienazione avrebbe potuto esercitare soltanto l'Azione di riscatto ed hanno rigettato la domanda proposta dallo stesso coerede per l'accertamento del suo diritto di prelazione. La suprema Corte, nel rigettare il ricorso contro tale decisione, ha enunciato il principio di cui in massima). (V 3079/69, mass n 343013; 1055/69, mass n 339541).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)