Sez. 2, Sentenza n. 1055 del 31/03/1969 (Rv. 339541 - 01)
DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - PRESUPPOSTO - ALIENAZIONE DI UN BENE INDETERMINATO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CRITERI DI INDAGINE.*
DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - PRESUPPOSTO - ALIENAZIONE DI UN BENE INDETERMINATO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CRITERI DI INDAGINE.*
Il diritto di prelazione attribuito ai coeredi dalla norma contenuta nell'art.732 cod.civ. ha luogo soltanto in caso di alienazione della quota ereditaria o di parte di questa e non quando sia stato alienato un bene determinato. Il solo fatto che l'alienazione abbia avuto per oggetto una cosa singolarmente individuata non e peraltro di ostacolo all'Esercizio del retratto successorio, purche risulti che i contraenti abbiano avuto l'intenzione di sostituire il terzo al coerede nella comunione ereditaria e, conseguentemente, abbiano considerato la cosa in funzione di entita rappresentativa della quota o di parte di questa, e cioe come misura della partecipazione dell'acquirente alla comunione ereditaria. Lo stabilire se la cosa che figura come oggetto del contratto sia stata considerata dalle parti in assoluto, quale bene a se stante, oppure in quanto espressione di un rapporto (quota) con il patrimonio ereditario, visto nel suo complesso di rapporti attivi e passivi, costituisce, un apprezzamento di fatto sull'effettiva volonta delle parti, insindacabile in Cassazione, quando l'indagine sia immune da vizi 16logici e giuridici. Ai fini della predetta indagine il giudice si deve valere di tutti gli elementi di giudizio che la fattispecie concreta presenta, considerando quelli che sono gli indici piu sintomatici in materia che vanno desunti dal tenore dell'atto, dal comportamento complessivo delle parti, dallo scopo pratico da loro perseguito e dalla consistenza del patrimonio ereditario, ed anche dal raffronto tra l'entita del bene venduto e la consistenza dell'asse ereditario (raffronto che puo costituire un indice significativo e rivelatore). (V.1182-68 massima n.332678 949-67 massima n.327185 171-67 massima 325886 1902-66 massima n.323694 1049-66 massima n.322104).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)