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Sez. 3, Sentenza n. 504 del 10/11/1997 Ud. (dep. 17/01/1998) Rv. 209550 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - OLII | Analisi da parte del presidio sanitario - Risultato - Avviso - mancanza della cartolina - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209550-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - OLII

La mancanza agli atti del processo della cartolina postale di ricevimento relativo all'avviso del risultato delle analisi effettuate, su campioni di olio extravergine, dalla competente autorità sanitaria cui è demandato il controllo ex art. 1 Legge n. 283 del 1962, non costituisce violazione del diritto di difesa (e dunque non determina alcuna nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.). Ciò in quanto la comunicazione del risultato delle analisi rileva solo ai fini del calcolo del termine perentorio per presentare istanza di revisione. Ne consegue che l'inosservanza degli adempimenti di cui al citato art. 1 Legge n. 283 del 1962 - che hanno natura ordinatoria - ha solo l'effetto di far decorrere il termine da un atto successivo che abbia valore equipollente.

Riferimenti normativi: Legge 13/11/1960 num. 1407 art. 1, Legge 13/11/1960 num. 1407 art. 5 CORTE COST., Legge 13/11/1960 num. 1407 art. 8 CORTE COST., Legge 27/01/1968 num. 35 art. 3 CORTE COST., Legge 27/01/1968 num. 35 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)