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Sez. U - , Sentenza n. 13145 del 27/04/2022 (Rv. 664655 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Agevolazione “prima casa” - Art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 - Irretroattività - Conseguenze ai fini sanzionatori - Dichiarazione mendace - “Abolitio criminis” - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664655-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio, disposta, quanto all'IVA, dall'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, non ha inciso retroattivamente e l'infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l'oggetto, è rimasta immutata; ne consegue che non si è verificata alcuna "abolitio criminis".

Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 all. 33, DPR 26/10/1972 num. 633 all. 1 n. 21, DM Lavori pubblici 02/08/1969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)