Sez. 2, Sentenza n. 157 del 27/01/1970 Ud. (dep. 02/03/1971) Rv. 116918 - 01
REATO - DELITTO TENTATO - (TENTATIVO) - IDONEITA DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - VALUTAZIONE DELLA IDONEITA - GIUDIZIO IN CONCRETO ED EX ANTE.*
REATO - DELITTO TENTATO - (TENTATIVO) - IDONEITA DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - VALUTAZIONE DELLA IDONEITA - GIUDIZIO IN CONCRETO ED EX ANTE.*
Nel delitto tentato la idoneita degli Atti va stabilita in concreto e con giudizio ex ante, nel senso che essa deve essere valutata al momento in cui l'Azione viene posta in essere, tenendo conto delle circostanze conosciute e conoscibili in quel momento e prescindendo dalle condizioni che, intervenute al di fuori della volonta dell'agente, possano ostacolare ed abbiano in effetti ostacolato la realizzazione dell'evento. (V 115786, 115528, 113807, anno 1970' 112464, anno 1969' 106984, 106595, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)