Sez. 5, Sentenza n. 14194 del 27/10/2000 (Rv. 541263 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | INVIM straordinaria ex art. 1 del D.L. n. 299/91, relativa ad immobile non ancora accatastato - Valore finale dell'immobile- Determinazione automatica - Presupposti - Richiesta espressa del contribuente di applicazione del criterio - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'I.N.V.I.M. straordinaria di cui all'art. 1 del D.L. n. 299 del 1991 in relazione ad un fabbricato non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, il contribuente, ove intenda ottenere la determinazione del valore finale secondo il criterio della valutazione automatica previsto dall'art. 1, comma ottavo, secondo periodo dello stesso decreto, è assoggettato al triplice onere stabilito dall'art. 34, comma sesto, primo periodo del D.Lgs. n. 346 del 1990, e pertanto è tenuto, fra l'altro, a manifestare espressamente, nella dichiarazione, la sua volontà di avvalersi di un tal tipo di valutazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)