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Sez. 5, Sentenza n. 16783 del 27/11/2002 (Rv. 558768 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Valutazione automatica ex art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Fabbricati non ancora iscritti nel catasto edilizio urbano - Estensione ex art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 - Nel testo originario, anteriore alla conversione in legge - Attribuzione della rendita catastale - Richiesta - Legittimazione - Parti contraenti - Notaio rogante - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558768-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

In tema di imposta di registro, nel sistema automatico di valutazione introdotto dall'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 - secondo il quale non sono sottoposti a verifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, con preclusione della possibilità di accertamento di un maggior valore -, esteso ai trasferimenti di fabbricati, dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, non ancora iscritti "con attribuzione di rendita" dall'art. 12 del D.L. 4 marzo 1988, n. 70, a condizione, secondo il testo del decreto anteriore alla conversione in legge, che alla domanda di voltura sia "allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale", la formulazione di tale istanza, per le conseguenze di ordine economico che essa comporta, rientra - a differenza della domanda di voltura, costituente un obbligo "ex lege" del notaio rogante, in quanto tenuto alla registrazione dell'atto - nella piena ed esclusiva disponibilità delle parti contraenti, chiamate a rispondere dei propri obblighi tributari, e pertanto unici soggetti legittimati a farne richiesta secondo una valutazione di stretta convenienza, ad esse soltanto riservata (nella fattispecie, anteriore alla modifica - in base alla quale "il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto... di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo" - recata all'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 in sede di conversione in legge, il giudice di merito aveva ritenuto legittima l'avvenuta attribuzione di rendita catastale, e la conseguente determinazione del valore dell'immobile sulla base di essa, a seguito della presentazione dell'istanza in tal senso da parte del notaio rogante, in sede di domanda di voltura dell'immobile).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)