diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13216 del 26/10/2001 (Rv. 549846 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | INVIM straordinaria ex D.L. n. 299 del 1991 relativa ad immobile non ancora accatastato - Accertamento - Valore finale dell'immobile - Determinazione automatica - Presupposti.
Stato
decisa il 2001-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549846-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

In tema di INVIM straordinaria di cui al D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363, relativa ad immobile non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, il contribuente che avesse voluto ottenere la determinazione del valore finale secondo la cosiddetta valutazione automatica, era assoggettato all'onere di indicare espressamente di volersi avvalere della disposizione di cui all'art. 1, comma ottavo, dello stesso D.L., ed, inoltre, di presentare all'UTE competente apposita istanza di attribuzione di rendita e consegnare entro sessanta giorni all'ufficio tributario la ricevuta della presentazione di tale istanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 com. 8 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)