Sez. 1, Sentenza n. 4823 del 13/11/1986 Ud. (dep. 16/04/1987) Rv. 175738 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTO - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTO - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Il provvedimento con il quale viene disposta la separazione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio ed è affidato alla discrezionalità del giudice, per cui non è soggetto ad impugnazione, sia perché la legge non lo dichiara tale sia perché l'inosservanza delle norme che disciplinano la separazione non rientrano nella previsione dell'art. 185 n. 3 cod. proc. pen.. (Conf mass n 159042, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)