Sez. 6, Sentenza n. 10462 del 21/05/1987 Ud. (dep. 08/10/1987) Rv. 176803 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'ordinanza con la quale sia stata disposta la separazione dei procedimenti nei confronti di alcuni imputati a norma dell'art. 414 cod. proc. pen. è un provvedimento ordinatorio, rimesso alla discrezionalità del giudice, e non è suscettibile di gravame per il principio dell'inoppugnabilità dei provvedimenti non dichiarati espressamente impugnabili dalla legge processuale. (Conf mass n 175738; (Conf mass n 175257; (Conf mass n 159042).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)