Sez. L, Sentenza n. 4070 del 11/05/1990 (Rv. 467088 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - CARATTERE PRIORITARIO E DECISIVO - ALTRI ELEMENTI - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - CARATTERE PRIORITARIO E DECISIVO - ALTRI ELEMENTI - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
Nelle controversie concernenti la qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo ovvero subordinato, è censurabile in Sede di legittimità soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali applicati dal giudice del merito per far rientrare il rapporto in contestazione nell'uno o nell'altro schema contrattuale, tenendo conto che ai fini di siffatta qualificazione assume rilievo prioritario e decisivo l'elemento della subordinazione - intesa come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua libertà - mentre altri criteri, quali la collaborazione (richiamata anche nel caso dei rapporti di così detta parasubordinazione), l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, il tipo e le modalità della retribuzione e l'Obbligo di orario, hanno portata solo complementare e sussidiaria e sono suscettibili di eventuale utilizzazione solo laddove taluni particolari aspetti del rapporto impediscano di rilevare (o escludere) l'elemento della subordinazione, che deve pur sempre sussistere. (V 4515/87, mass n 453213; (V 6619/86, mass n 448730).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)