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Sez. 2, Sentenza n. 6585 del 11/11/1986 (Rv. 448730 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DI ORDINE PUBBLICO - PRESUPPOSTI - AZIONE RELATIVA DEL COMMITTENTE ED AVENTI CAUSA CONTRO L'APPALTATORE NONCHÉ DELL'ACQUIRENTE CONTRO IL VENDITORE COSTRUTTORE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448730-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DI ORDINE PUBBLICO - PRESUPPOSTI - AZIONE RELATIVA DEL COMMITTENTE ED AVENTI CAUSA CONTRO L'APPALTATORE NONCHÉ DELL'ACQUIRENTE CONTRO IL VENDITORE COSTRUTTORE - AMMISSIBILITÀ.*

Le Disposizioni dell'art. 1669 cod. civ. - che disciplinano le conseguenze dannose di quei difetti di un manufatto edilizio che incidano profondamente sugli elementi essenziali dell'opera o di una parte di essa, compromettendone la conservazione - configurano una responsabilità extracontrattuale, di ordine pubblico, sancita per ragioni e finalità di pubblico interesse, la quale può essere fatta valere contro l'appaltatore, ed anche contro il venditore (o contro qualunque altro soggetto) che abbia direttamente e con propri mezzi costruito l'immobile, assumendosi la responsabilità dell'opera. (V 2010/71; (V 3529/83, mass n 428429; (Conf 5861/81, mass n 416595).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)