diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1307 del 08/05/1974 (Rv. 369378 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - NATURA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369378-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - NATURA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA.*

La Competenza a pronunciare sull'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art 645 cod proc civ all'ufficio giudiziario che ha emesso l'ingiunzione, ha carattere funzionale e inderogabile, in quanto preordinata a conservare unita al procedimento ingiunzionale, composto di due fasi - una necessaria (decreto) e l'altra eventuale (opposizione) - intimamente collegate dall'unicita della cognizione e del grado di giurisdizione. In ragione di detta inderogabilita, sulla Competenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo a decidere la causa di opposizione non influiscono, e non operano pertanto i relativi spostamenti, le norme in materia di connessione, sia essa intesa in senso ampio e generico ai sensi dell'art 40 cod proc civ, sia essa considerata in senso specifico ai sensi degli artt 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) cod proc civ. (V 337'73, mass n 362272; 2466'72, mass n 359935).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)