Sez. 3, Sentenza n. 337 del 02/02/1973 (Rv. 362272 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - INDEROGABILITA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE IL LIMITE MASSIMO DELLA SUA COMPETENZA - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - NECESSITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - INDEROGABILITA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE IL LIMITE MASSIMO DELLA SUA COMPETENZA - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - NECESSITA.*
L'art 645 cod proc civ, stabilendo che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo deve essere proposta davanti all'ufficio al quale appartiene il giudice che lo ha emesso, determina una Competenza funzionale ed inderogabile, non modificabile per ragioni di connessione, neppure nelle particolari ipotesi previste dagli artt 34, 35 e 36 cod proc civ. conseguentemente, ove nel giudizio di opposizione sia proposta una domanda riconvenzionale che ecceda il limite massimo della sua Competenza, il giudice adito non puo rimettere tutta la causa al giudice superiore per ragioni di valore, ma, separati i due procedimenti, deve rimettere al giudice superiore soltanto quello relativo alla domanda riconvenzionale e trattenere quello relativo all'opposizione alla ingiunzione, salvo a disporre la sospensione di tale processo in attesa della decisione sulla causa pregiudiziale. (Conf 1807/71, mass n 352322; 2383/69, mass n 341843; (Conf 1933/69, mass n 341089).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)