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Sez. 5, Sentenza n. 21609 del 26/10/2016 (Rv. 641556 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici a favore della persona fisica con qualifica di coltivatore diretto - Art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 - Estensione all'imprenditore agricolo professionale in forma societaria - Rispetto per le condizioni stabilite dalla l. n. 604 del 1954 - Necessità.
Stato
decisa il 2016-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641556-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie relative all'imposizione indiretta e creditizia, l'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, nel parificare il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale, presuppone, comunque, il rispetto delle condizioni oggettive, necessarie al fine di promuovere il riordino della piccola proprietà contadina, stabilite dalla l. n. 604 del 1954, che prevede, tra l'altro, all'art. 7 la decadenza del beneficio per coloro che non coltivino direttamente il fondo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della società contribuente e ne ha confermato la decadenza dall'agevolazione, risultando il fondo concesso in affitto a terzi alla data dell'atto)

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)