Sez. 5, Sentenza n. 21610 del 26/10/2016 (Rv. 641557 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici a favore della persona fisica con qualifica di coltivatore diretto - Art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 - Estensione all'imprenditore agricolo professionale in forma societaria - Irretroattività - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, i benefici fiscali previsti dalla l. n. 604 del 1954 a favore dei coltivatori diretti persona fisica non possono estendersi agli atti posti in essere dalle cooperative di coltivatori diretti anteriormente al 7 maggio 2004, atteso che, da un lato l'art. 14 disp. prel. c.c. impedisce l'applicazione in via analogica di norme eccezionali, quali quelle che prevedono agevolazioni fiscali, e, che dall'altro, l'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, con cui si è parificato il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale, ha carattere innovativo e, pertanto, irretroattivo.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 14, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)