Sez. 6, Sentenza n. 15538 del 18/05/1989 Ud. (dep. 11/11/1989) Rv. 182501 - 01
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - INCOMPLETEZZA O INCERTEZZA - NULLITÀ - CONDIZIONI - CARATTERE DELLA NULLITÀ - SANABILITÀ.*
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - INCOMPLETEZZA O INCERTEZZA - NULLITÀ - CONDIZIONI - CARATTERE DELLA NULLITÀ - SANABILITÀ.*
La nullità della contestazione per indeterminatezza di essa ricorre solo quando l'incertezza sul fatto sia assoluta. Tale nullità non rientra nel novero delle nullità generali previste dall'art. 185 cod. proc. pen. e quindi è sanabile ex art. 422 stesso codice ove non sia stata dedotta immediatamente dopo la formalità di apertura del dibattimento. (Conf mass n 171055; (Conf mass n 172665).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)