Sez. 2, Sentenza n. 10669 del 01/07/1985 Ud. (dep. 14/11/1985) Rv. 171055 - 01
CONTESTAZIONI DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - INCOMPLETEZZA O INCERTEZZA - NULLITÀ - CONDIZIONI - CARATTERE DELLA NULLITÀ - SANABILITÀ.*
CONTESTAZIONI DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - INCOMPLETEZZA O INCERTEZZA - NULLITÀ - CONDIZIONI - CARATTERE DELLA NULLITÀ - SANABILITÀ.*
La nullità della contestazione per indeterminatezza della stessa sussiste quando la incertezza sul fatto è assoluta. Si tratta di una nullità che, tuttavia non rientra nel novero delle nullità generali previste dall'art. 185 cod. proc. pen. e quindi è sanabile ex art. 422 cod. pen. se non dedotta immediatamente dopo la formalità di apertura del dibattimento. (V mass n 121593).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)