Sez. 3, Sentenza n. 2996 del 07/02/1983 Ud. (dep. 12/04/1983) Rv. 158328 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PREESISTENTI - DIVIETO DI AUMENTO TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO - MISURE DI PREVENZIONE - OMISSIONE, MANCATA O NON IDONEA ATTIVAZIONE - REATO PREVISTO DALL'ART. 25 LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - SUSSISTENZA.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PREESISTENTI - DIVIETO DI AUMENTO TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO - MISURE DI PREVENZIONE - OMISSIONE, MANCATA O NON IDONEA ATTIVAZIONE - REATO PREVISTO DALL'ART. 25 LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - SUSSISTENZA.*
L'Obbligo, statuito dall'art. 25 legge 10 maggio 1976 n. 319 ("norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), di adottare "medio-tempore" le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, comprende quello di mantenere in continua efficienza le misure che siano adottate allo scopo predetto. L'inosservanza dell'Obbligo sussiste pertanto sia quando la misura non sia adottata, ponendosi la mancata adozione come causa dello aumento dell'inquinamento, sia quando la misura adottata resti colpevolmente inattivata (o non bene attivata), determinando in tal modo lo stesso evento che il titolare dell'autorizzazione avrebbe dovuto comunque evitare. (Conf mass n 153682; (Conf mass n 153185; (Conf mass n 150508).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)