Sez. 3, Sentenza n. 4955 del 12/03/1982 Ud. (dep. 13/05/1982) Rv. 153682 - 01
ACQUE - INQUINAMENTO - AUMENTO TEMPORANEO - SCARICO PREESISTENTE ALLA LEGGE N. 319 DEL 1976 - STANDARDS PRECEDENTI COINCIDENTI CON QUELLI FISSATI DALLA NUOVA LEGGE - AUMENTO TEMPORANEO - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO - SUSSISTENZA - RAGIONI.*
ACQUE - INQUINAMENTO - AUMENTO TEMPORANEO - SCARICO PREESISTENTE ALLA LEGGE N. 319 DEL 1976 - STANDARDS PRECEDENTI COINCIDENTI CON QUELLI FISSATI DALLA NUOVA LEGGE - AUMENTO TEMPORANEO - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO - SUSSISTENZA - RAGIONI.*
In tema di reato di inquinamento delle acque, l'Obbligo previsto dall'art. 25 della legge n. 319 del 1976 di adottare - medio tempore - le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo - dell'inquinamento, comprende sia l'adozione di misure idonee a prevenirlo sia il mantenimento in continua efficienza delle misure stesse. Ciò perché i termini di adeguamento fissati nello art. 13 della legge citata ed i limiti indicati nelle tabelle da esso richiamate, hanno lo scopo precipuo di graduare nel tempo il disinquinamento dei corpi recettori e di evitare, in ogni caso, un sia pur minimo peggioramento della situazione rispetto al momento di entrata in vigore della legge in oggetto. Ne consegue che a carico del titolare di un impianto preesistente - qualora si verifichi un aumento temporaneo dell'inquinamento - può configurarsi il reato di cui all'art. 25 anche se gli standards previsti precedentemente corrispondevano in tutto o in parte a quelli fissati nella legge 319. (Conf mass n 150508).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)