Sez. 3, Sentenza n. 14433 del 04/12/2013 Ud. (dep. 27/03/2014) Rv. 259719 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO | Atto iniziale del giudizio abbreviato - Individuazione - Conseguenze - Contestazioni suppletive effettuate dopo il decreto di fissazione di udienza ma prima dell'ordinanza ammissiva del rito speciale - Legittimità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO
Il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, non può essere considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell'udienza, ma si apre soltanto con l'adozione dell'ordinanza di ammissione, con la conseguenza che, fino alla adozione di quest'ultima, non è precluso al pubblico ministero il potere di effettuare contestazioni suppletive indipendentemente dai casi previsti dall'art. 441 bis, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)