Sez. U - , Sentenza n. 5788 del 18/04/2019 Ud. (dep. 13/02/2020) Rv. 277706 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Integrazione probatoria ex artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, cod.proc.pen. - Modifica dell'imputazione - Ammissibilità - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)