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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 18 giugno 1981, causa 173/80

Decisione
decisa il 1981-06-18
ECLI
ECLI:EU:C:1981:145

Epigrafe

Nella causa 173/80, Volker Blasig, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avvocato Günther Maximini, del foro di Treviri, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso avvocato, 96, rue du Kiem, Neudorf, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Pipkorn, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agente, e dall'avvocato Etienne Van Werveke, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto la dichiarazione che l'inquadramento del ricorrente al grado B 2/B 3 è illegittimo, nonché il risarcimento del danno causato da tale inquadramento, LA CORTE (Prima Sezione) composta dei signori: T. Koopmans, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
II ricorrente svolge presso la Commissione le mansioni di assistente di grado B 3 nell'unità amministrativa DG IX Lx 6 «Analisi e Programmazione» ed occupa un posto contemplato dal bilancio di funzionamento.
paragrafo 2
La descrizione delle funzioni corrispondenti alla carriera B 2/3 dei dipendenti retribuiti coi crediti di funzionamento costituisce oggetto della decisione della Commissione 1° luglio 1972, recante descrizione delle funzioni e delle attribuzioni che implicano gli impieghi tipo di cui all'allegato I-A dello Statuto del personale delle Comunità europee (Corriere del personale n. 272 del 4 settembre 1973).
paragrafo 3
Ai sensi di questa decisione, il dipendente inquadrato in detta carriera è fra l'altro incaricato
paragrafo 4
di effettuare nell'ambito di direttive generali dei lavori difficili e complessi; di assistere il programmatore nell'elaborazione dei programmi-macchine degli ordinatori elettronici.
paragrafo 5
A queste mansioni corrispondono le qualifiche «assistente» e «vice programmatore».
paragrafo 6
Le mansioni corrispondenti degli assistenti della carriera B 1 sono descritte come segue:
paragrafo 7
incaricati di effettuare, nell'ambito di direttive generali, dei lavori particolarmente difficili e complessi; incaricati dell'elaborazione dei programmi-macchine degli ordinatori elettronici.
paragrafo 8
A queste mansioni corrispondono le qualifiche «assistente principale o capo ufficio» e «programmatore».
paragrafo 9
Il ricorrente è occupato presso la Commissione dal 1° ottobre 1974, in qualità di assistente di grado B 3. La sua assunzione veniva effettuata in esito al concorso COM/B/106 riguardante il posto di «assistenti la cui carriera comprende i gradi 3 e 2 della categoria B». Nel bando di concorso pubblicato in tale occasione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 71 dell'8 settembre 1973, a pag. 4, le mansioni da svolgersi erano descritte come segue:
paragrafo 10
«Funzionario di applicazione che, nel quadro di direttive generali, effettua lavori difficili e complessi, in particolare elabora e mette a punto programmi per calcolatore della terza generazione».
paragrafo 11
Il ricorrente veniva iscritto nell'elenco degli idonei steso in esito al concorso.
paragrafo 12
Il 6 settembre 1974 il direttore del personale e dell'amministrazione responsabile degli uffici di Lussemburgo della Commissione inviava al ricorrente una lettera del seguente tenore:
paragrafo 13
«Facendo seguito alle nostre lettere 19 giugno 1974 e 26 luglio 1974 ho il piacere di confermarle che, in seguito alla sua partecipazione al concorso COM/B/106 ed alla visita medica cui ella si è sottoposta, siamo in grado di offrirle il pósto di assistente (programmatore) presso la Commissione delle Comunità europee (direzione generale del personale e dell'amministrazione, divisione centro di calcolo) a Lussemburgo. Ella è assunta come dipendente in prova di grado B 3 primo scatto, categoria 3». (ecc.)
paragrafo 14
Con telex 27 settembre 1974 il ricorrente confermava l'entrata in servizio il 1° ottobre 1974. Con provvedimento dell'autorità che ha il potere di nomina in data 18 ottobre 1974, il ricorrente veniva nominato assistente, con effetto dal 1° ottobre 1974, e inquadrato nel grado B 3, primo scatto.
paragrafo 15
Il 6 dicembre 1974, il ricorrente proponeva, contro detto provvedimento, un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, inteso ad ottenere l'inquadramento nel grado B 2, 1° scatto, in quanto la sua esperienza professionale implicava tale inquadramento.
paragrafo 16
Con provvedimento della Commissione comunicato al ricorrente I'11 giugno 1975, il reclamo veniva respinto. In seguito, con provvedimento dell'autorità che ha il potere di nomina in data 16 luglio 1975, il ricorrente veniva nominato in ruolo con effetto dal 1° luglio 1975.
paragrafo 17
Il 20 decembre 1979, il ricorrente proponeva un nuovo reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, sostenendo che l'autorità che ha il potere di nomina aveva omesso «di adottare un provvedimento prescritto dallo Statuto», cioè l'inquadramento del ricorrente nel grado Bl.
paragrafo 18
Con lettera 24 aprile 1980 — inviata al ricorrente il 30 aprile 1980 — il membro della Commissione competente, sig. Tugendhat, comunicava al ricorrente che la Commissione aveva respinto il reclamo in quanto l'inquadramento nel grado B 3, 1° scatto, non poteva essere più impugnato dopo la scadenza del termine per impugnare il rigetto del reclamo proposto nel 1974 contro tale inquadramento e che inoltre l'inquadramento stesso era obiettivamente fondato, tenuto conto della partecipazione del ricorrente ad un concorso specificamente bandito per coprire dei posti vacanti della carriera B 2 e B 3.
paragrafo 19
Con atto pervenuto alla Corte il 29 luglio 1980 il ricorrente ha proposto il presente ricorso basato «sull'erroneo inquadramento in un posto della carriera B 2 e B 3».
paragrafo 20
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1) statuire che la convenuta deve inquadrare il ricorrente al grado B 1, con effetto retroattivo al 1° ottobre 1974, in conformità agli artt. 7 e 31 dello Statuto del personale delle Comunità Europee; 2) condannare la convenuta a versare al ricorrente l'importo, più interessi al tasso dell'8 %, corrispondente alla differenza tra la retribuzione effettivamente corrispostagli e quella che gli sarebbe stata corrisposta se egli rosse stato inquadrato nel modo dovuto; 3) condannare la convenuta alle spese.»
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«1) dichiarare irricevibile il ricorso e, in subordine, respingerlo; 2) condannare il ricorrente alle spese.»

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla rìcevibilità del ricorso

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo il ricorrente osserva che il reclamo del 6 dicembre 1974 aveva ad oggetto un inquadramento più favorevole nell'ambito della stessa carriera, in considerazione soprattutto della sua esperienza professionale nel campo della tecnica degli ordinatori.
paragrafo 2
Orbene, a quell'epoca il ricorrente ignorava che l'inquadramento effettuato dalla convenuta fosse illegittimo. Del resto egli non poteva saperlo, dato che solo il 9 ottobre 1979 egli ha ricevuto il testo della nuova «guida per la compilazione del rapporto informativo» e dell'allegato IA dello Statuto, da cui si desumono la descrizione delle sue funzioni e il grado che gli spetta.
paragrafo 3
La descrizione delle funzioni era già stata pubblicata nel 1973, ma a quell' epoca il ricorrente non era ancora in servizio presso la Commissione. Egli sostiene di non esser stato obbligato a procurarsi a tal punto l'accesso a tali pubblicazioni, ma che era suo diritto l'aspettarsi che la convenuta procedesse alla sua nomina in conformità alle norme vigenti.
paragrafo 4
Di conseguenza, il reclamo del 20 dicembre 1979 invitava la convenuta ad adottare un provvedimento che essa aveva omesso di adottare ad onta delle norme espresse che le prescrivevano di agire in tal senso.
paragrafo 5
La convenuta oppone che il ricorso è irricevibile in quanto proposto dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 91, n. 3, dello Statuto. L'atto che reca assertivamente pregiudizio al ricorrente è l'inquadramento nel grado B 3, dovuto al provvedimento 18 ottobre 1974 dell'autorità che ha il potere di nomina.
paragrafo 6
Benché abbia proposto il 6 dicembre 1974 un reclamo contro detto provvedimento, il ricorrente ha lasciato scadere il termine per impugnare il rigetto del reclamo. Gli ulteriori provvedimenti dell'autorità che ha il potere di nomina si sono limitati a confermare il provvedimento iniziale assertivamente lesivo.
paragrafo 7
La descrizione delle funzioni pubblicata nel 1973 nel Corriere del personale era accessibile a tutti i dipendenti interessati a partire dalla data della pubblicazione. La convenuta rileva che la descrizione delle funzioni relative ai posti di categoria B contenuta nella guida per la compilazione dei rapporti informativi del 1979 è identica a quella contenuta nella guida del 1973.
paragrafo 8
Secondo la convenuta, l'irricevibilità del primo capo della domanda implica l'irricevibilità del secondo, il quale trae del pari origine dall'inquadramento assertivamente illegittimo; questo capo della domanda è quindi soggetto alle stesse norme, in fatto di termini, del primo capo.
paragrafo 9
Per il caso che si trattasse di una domanda di risarcimento dei danni, questa sarebbe irricevibile a norma dell'art. 43 dello Statuto della Cone CEE, a causa della prescrizione.
paragrafo 10
Il ricorrente ribatte, nella replica, che il reclamo del 6 dicembre 1974 aveva ad oggetto -l'inquadramento più favorevole nell'ambito della stessa carriera B 2 e B 3, mentre il reclamo del 20 dicembre 1979 riguardava l'inquadramento in un'altra carriera. La risposta a questo secondo reclamo non può quindi essere considerata un atto confermativo di un provvedimento anteriore.
paragrafo 11
Il ricorrente rileva poi di non aver mai avuto comunicazione, al momento della stesura del suo primo rapporto informativo, della guida per la compilazione del rapporto informativo adottata nel 1973. Questa guida è del resto rimasta lettera morta.
paragrafo 12
La convenuta osserva che il ricorrente ha ricevuto, al momento dell'entrata in servizio, una versione coordinata dello Statuto. Inoltre il supplemento del 1975 alla guida per la compilazione del rapporto informativo del novembre 1973 è stato inviato al ricorrente, come a tutti gli altri dipendenti in servizio.
paragrafo 13
La sola questione che sorge è quindi se la scoperta dei criteri di assunzione decisivi per il ricorrente costituisca un fatto nuovo atto a far decorrere un nuovo termine d'impugnazione. Nella sentenza 102/75 (Petersen c/Commissione, Race. 1976, pag. 1777, più precisamente pag. 1790), la Corte ha affermato che la scoperta di criteri interni relativi all'inquadramento non costituisce un fatto nuovo tale da produrre un effetto giuridico del genere. La convenuta sostiene che ciò è tanto più vero nel presente caso.
paragrafo 14
La risposta in data 24 aprile 1980 dell'autorità che ha il potere di nomina al reclamo del 20 dicembre 1979 si propone essenzialmente di far comprendere al ricorrente l'impossibilità di impugnare il provvedimento 18 ottobre 1974 relativo alla sua assunzione. Essa va quindi considerata come una conferma di detto provvedimento e non è atta a far decorrere un nuovo termine d'impugnazione.
paragrafo 15
Il fatto che la conferma del provvedimento adottato a quell'epoca non riguarda esclusivamente l'impossibilità di impugnare il provvedimento stesso, bensì contiene pure argomenti nel merito, non basta per giustificare una valutazione diversa.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito

paragrafo 1
Il ricorrente deduce che la descrizione delle funzioni contenuta nel bando di concorso COM/B/106 dimostra che questo aveva lo scopo di assumere dei programmatori esperti. [«Funzionario di applicazione che, nel quadro di direttive generali, effettua lavori difficili e complessi, in particolare elabora e mette a punto programmi per calcolatore della terza generazione»]. Del resto, nell'offerta di assunzione del 6 settembre 1974 la Commissione si è servita del pari del termine programmatore. Ne consegue che col bando di concorso COM/B/106 la convenuta ha reso di pubblica ragione la vacanza di un posto di programmatore.
paragrafo 2
A norma dell'allegato I-A dello Statuto, le funzioni del programmatore sono descritte come segue:
paragrafo 3
«— incaricato dell'elaborazione dei programmi-macchine degli ordinatori elettronici».
paragrafo 4
Questo posto è di grado B 1. La descrizione delle funzioni corrisponde a quella contenuta nel bando di concorso COM/B/106.
paragrafo 5
Orbene, inquadrando il ricorrente nel grado B 3, la convenuta ha trasgredito l'art. 31, n. 1, e l'art. 7 dello Statuto. La convenuta ha eluso l'inquadramento del ricorrente nel grado B 1, corrispondente alla sopra menzionata descrizione delle funzioni, ponendo all'inizio del bando di concorso COM/B/106 la descrizione delle funzioni di un dipendente d'applicazione di un ufficio dell'amministrazione generale e classificando in base a ciò il posto da coprire nella carriera B2/B3.
paragrafo 6
La convenuta deduce che nel bando di concorso COM/B/106 essa ha annunziato la costituzione di una riserva di assistenti della carriera B 2/B 3. La specificazione delle funzioni è, per l'essenziale, conforme alla decisione pubblicata nel Corriere del personale 4 settembre 1973, n. 272 e nella guida per la compilazione dei rapporti informativi dei mesi di novembre 1973 e di settembre 1979.
paragrafo 7
Essa spiega che vi è tuttavia una differenza fra la descrizione delle funzioni della carriera B 2/B 3 dei dipendenti retribuiti coi crediti di funzionamento (allegato 1 A dello Statuto) e quella dei dipendenti che sono retribuiti coi crediti di ricerca dei gradi B 3/B 5 (allegato 1 B dello Statuto). Questi ultimi sono designati col termine «programmatore», mentre i dipendenti di grado B 1 e B 2 di questa categoria vi sono chiamati «programmatore principale».
paragrafo 8
La convenuta poteva assumere il ricorrente unicamente in esito ai risultati del concorso COM/B/106 e solo per coprire un posto della carriera B 2/B 3. Essa non ha mai dato assicurazioni in un altro senso. La descrizione sommaria delle attività del ricorrente sotto il termine di «programmatore», che appare occasionalmente nelle note amministrative, non ha mai avuto altro valore di quello di complemento della designazione ufficiale di «assistente» che è propria dei dipendenti della carriera B 2/B 3.
paragrafo 9
L'argomento secondo cui il ricorrente svolgerebbe dei compiti corrispondenti ad un livello di retribuzione più elevato, anche se fosse fondato, non sarebbe pertinente; questa circostanza non attribuisce infatti il diritto ad un inquadramento superiore. Secondo la giurisprudenza della Corte, il passaggio alla carriera superiore può avvenire solo in seguito ad una promozione. La domanda relativa al pagamento degli arretrati di stipendio è del pari infondata, dato che l'inquadramento del ricorrente è conforme allo Statuto.
paragrafo 10
Il ricorrente ribatte che la denominazione del posto e la pubblicazione di una tabella delle funzioni e dei compiti ad essa relativi ha grande importanza per ciascun posto (sentenza 16 dicembre 1964, cause riunite 109/63 e 13/64, Muller c/Commissione, Race. pag. 1277).
paragrafo 11
La convenuta perde di vista il fatto che, col concorso COM/B/106, essa non si proponeva di assumere degli assistenti incaricati di compiti generali d'applicazione, bensì dei dipendenti d'applicazione i quali, nell'ambito di direttive generali, avrebbero effettuato dei lavori difficili e complessi, in particolare l'elaborazione e la messa a punto di programmi per ordinatore della terza generazione. Questa descrizione corrisponde a quella delle funzioni relative al posto di «programmatore», che è un posto della carriera B 1.
paragrafo 12
Da una proposta di modifica della tabella delle descrizioni delle funzioni, inviata dalla Commissione al Comitato centrale del personale nel gennaio 1975, si desume che i «programmatori» potevano essere assunti solo nella carriera B 1 (programmatore) e B 2/B 3 (programmatore aggiunto), e che in futuro il compito di assistere il programmatore doveva essere svolto da «giovani programmatori» da assumere nella carriera B 4/B 5. Il ricorrente ne deduce di essere stato assunto per essere inquadrato nel modo previsto nella nuova versione in progetto, non già secondo la descrizione in vigore nel 1973.
paragrafo 13
Nella controreplica la convenuta tiene ferme le conclusioni formulate nel controricorso.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 19 marzo 1981 le parti hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 14 maggio 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1980, il sig. Volker Blasig, dipendente della Commissione, ha proposto un ricorso diretto alla condanna della Commissione ad inquadrarlo nel grado B 1, con effetto retroattivo al 1 ottobre 1974, ed a pagarli la differenza, più gli interessi, fra gli importi di retribuzione effettivamente percepiti e quelli cui avrebbe avuto diritto in quanto dipendente di grado B 1.
punto 2
II ricorrente entrava in servizio nel 1974, dopo aver partecipato ad un concorso generale (concorso COM/B/106) per l'assunzione di «assistenti la cui carriera comprende i gradi 3 e 2 della categoria B». Nel bando di concorso la natura delle mansioni era descritta come segue: «Funzionario di applicazione che, nel quadro di direttive generali, effettua lavori difficili e complessi, in particolare elabora e mette a punto programmi per calcolatore della terza generazione». In seguito al concorso, la Commissione offriva al ricorrente «il posto di assistente (programmatore)» presso la direzione generale IX, «in qualità di dipendente in prova di grado B 3», offerta che egli accettava confermando l'entrata in servizio per il 1 ottobre 1974. Il provvedimento di nomina, adottato il 18 ottobre 1974, inquadrava il ricorrente, in qualità di assistente, nel grado B 3, 1° scatto.
punto 3
II 6 dicembre 1974, il ricorrente proponeva reclamo contro detto provvedimento, sostenendo che, data la sua esperienza nel campo degli ordinatori della terza generazione, egli doveva essere inquadrato nel grado B 2, 3o scatto, o quanto meno nel grado B 3, 3° scatto. Il reclamo veniva respinto con provvedimento della Commissione 2 giugno 1975, basato in particolare sul principio secondo cui l'autorità, che ha il potere di nomina, nomina il candidato prescelto, in quanto dipendente in prova, nel grado iniziale della carriera iniziale della sua categoria.
punto 4
Alla fine del periodo di prova, il ricorrente è stato nominato in ruolo nel suo posto, con effetto dal 1o luglio 1975.
punto 5
II 20 dicembre 1979 il ricorrente proponeva un nuovo reclamo, chiedendo di essere inquadrato nel grado B 1. Con lettera 24 aprile 1980 il sig. Tugendhat, membro della Commissione, comunicava al ricorrente che la Commissione aveva respinto il reclamo per il motivo che l'inquadramento nel grado B 3, 1° scatto, non era ulteriormente impugnabile una volta scaduto il termine per impugnare il rigetto del reclamo proposto contro tale inquadramento nel 1974; inoltre, l'inquadramento impugnato era obiettivamente fondato, data la natura del concorso in esito al quale il ricorrente era stato assunto. Il presente ricorso è diretto essenzialmente contro questo provvedimento di rigetto.
punto 6
La Commissione deduce che il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 91, n. 3, dello Statuto e che esso è quindi irricevibile.
punto 7
II ricorrente, il quale sostiene che le funzioni che egli esercita sono quelle di «programmatore», non già di «assistente», e che esse corrispondono quindi ad un posto di grado B 1, deduce due mezzi per dimostrare che il ricorso non è tardivo. In primo luogo, il reclamo del 1979 aveva un oggetto diverso da quello del 1974, dato che questo riguardava solo l'inquadramento superiore nella stessa carriera (B3/B2); il provvedimento con cui la Commissione ha respinto il reclamo del 1979 non può quindi essere considerato come confermativo. In secondo luogo, l'illegittimità del suo inquadramento in un grado diverso dal B 1 gli è stata rivelata solo quando ha ricevuto, nell'ottobre 1979, la «guida per la compilazione del rapporto informativo», elaborata dalla Commissione a norma dell'ari. 43 dello Statuto, e nella quale la tabella che descrive gli impieghi tipo reca la voce «programmatore» nella colonna del grado Ble quella «programmatore aggiunto» nella colonna dei gradi B 2/B 3.
punto 8
Va rilevato anzitutto che l'atto che reca pregiudizio al ricorrente e che costituisce oggetto del ricorso è l'inquadramento nel grado B 3 effettuato con provvedimento dell'autorità che ha il potere di nomina in data 18 ottobre 1974. La Commissione, avendo respinto un reclamo diretto contro tale provvedimento e proposto entro il termine, non era obbligata ad accogliere un nuovo reclamo contro lo stesso provvedimento se non in caso di un fatto nuovo sostanziale.
punto 9
II primo mezzo va quindi disatteso e si deve accertare se le circostanze addotte col secondo mezzo possano essere considerate come un fatto nuovo atto a far decorrere un nuovo termine d'impugnazione.
punto 10
La Commissione osserva in proposito che la descrizione delle funzioni proprie dei posti della categoria B contenuta nella «guida per la compilazione del rapporto informativo» del 1979 è identica a quella contenuta nella «guida» del 1973. Questa sarebbe stata pubblicata sul «Corriere del personale» nel 1973 (n. 272 del 4 settembre 1973) e sarebbe stata accessibile a tutti i dipendenti interessati a partire dalla data di pubblicazione.
punto 11
II ricorrente non contesta che la descrizione degli impieghi tipo fosse già stata pubblicata nel 1973. Egli sostiene tuttavia che in tale epoca egli non era ancora in servizio presso la Commissione. A suo parere, egli non sarebbe stato obbligato a verificare il contenuto delle pubblicazioni anteriori alla sua entrata in servizio che potessero riguardarlo. Spetterebbe all'autorità che ha il potere di nomina il fornire ai dipendenti tutte le pubblicazioni relative alla corrispondenza fra le loro funzioni e il loro grado; orbene, il ricorrente avrebbe avuto comunicazione della «guida per la compilazione del rapporto informativo» solo da una nota della Commissione in data 9 ottobre 1979.
punto 12
La tesi del ricorrente consiste quindi nel pretendere che il fatto che l'esistenza e l'applicazione della descrizione degli impieghi tipo allegata alla «guida per la compilazione del rapporto informativo» siano giunte a sua conoscenza costituirebbe un fatto nuovo tale da far decorrere un nuovo termine d'impugnazione.
punto 13
Questa tesi non può essere accolta. La «guida per la compilazione del rapporto informativo» ha lo scopo di fornire indicazioni ai superiori gerarchici incaricati di procedere alla valutazione dei dipendenti a norma dell'art. 43 dello Statuto; essa viene pubblicata per informare i dipendenti interessati dei criteri seguiti nell'ambito di questo procedimento. La descrizione degli impieghi tipo che essa contiene non attribuisce quindi al personale dei diritti ad essere nominati in un grado determinato né, a fortiori, il diritto di esigere, dopo esser stati nominati in un grado determinato, un grado superiore al di fuori del normale procedimento di promozione.
punto 14
II ricorso è quindi irricevibile nella parte in cui riguarda l'inquadramento del ricorrente nel grado B 1. Ne consegue che la domanda di pagamento della differenza fra la retribuzione effettivamente percepita e quella corrispondente ad un nuovo inquadramento del ricorrente è priva di oggetto.
punto 15
II ricorso va quindi dichiarato irricevibile nel suo complesso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 16
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1° II ricorso è irricevibile. 2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Koopmans O'Keeffe Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 giugno 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il Presidente della Prima Sezione T. Koopmans

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze