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Sez. 6, Sentenza n. 3067 del 04/10/1999 Cc. (dep. 14/12/1999) Rv. 214944 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Associazione per delinquere - Impossibilità di applicazione del criterio di determinazione della competenza in base all'art. 8 cod. proc. pen. per mancanza di elementi - Ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9, desumibili dai reati fine - Legittimità - Riferimento, in particolare, al criterio dell'ultimo reato fine - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214944-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE

In tema di associazione per delinquere, trattandosi di reato permanente, la competenza territoriale va individuata ex art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., con la conseguenza che essa spetta al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato. Tuttavia, qualora gli atti del processo non offrano elementi certi per l'individuazione di tale luogo, deve farsi ricorso ai criteri sussidiari previsti dall'art. 9 cod. proc. pen. Alla luce di tale disposizione, ove non siano comunque percepibili neppure elementi presuntivi che valgano a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, possono utilizzarsi criteri desumibili dai reati fine, con particolare riferimento a quello della consumazione dell'ultimo reato fine, specialmente nel caso in cui detti reati siano stati tutti commessi nello stesso luogo e siano tutti dello stesso tipo. (Nella specie, nella quale l'associazione aveva ad oggetto i reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica, mediante ingresso in rete telefonica, attraverso un'utenza dalla quale venivano abusivamente raggiunte, in modo fraudolento e reiterato, utenze estere, si è ritenuto territorialmente competente il giudice del luogo dell'ultima telefonata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)