Sez. 6, Sentenza n. 26010 del 23/04/2004 Cc. (dep. 09/06/2004) Rv. 229972 - 01
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - regole generali e suppletive | Reato associativo - Luogo di inizio della consumazione - Difetto di elementi certi sulla genesi del vincolo associativo - Ricorso a criteri presuntivi - Prima manifestazione del sodalizio criminoso all'esterno.
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - regole generali e suppletive
In tema di competenza per territorio, per individuare il luogo di consumazione del reato associativo, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, può farsi ricorso a criteri presuntivi, facendo riferimento al luogo in cui il sodalizio si manifesti per la prima volta all'esterno ovvero a quello in cui si concretino i primi segni della sua operatività, elementi ragionevolmente utilizzabili in quanto sintomatici dell'origine della associazione nello spazio. (Conf. a sez. VI, 23/04/04, n. 26011, non massimata)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)