Sez. U, Sentenza n. 2993 del 03/05/1986 (Rv. 446002 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - NULLITÀ DEL RAPPORTO PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI FATTO SVOLTE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - NULLITÀ DEL RAPPORTO PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI FATTO SVOLTE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, si estende anche alla controversia promossa, in relazione alla nullità del rapporto per violazione di norme imperative (nella specie, artt. 6 e 7 della legge Reg. Sicilia 7 maggio 1958 n. 14 sul divieto di nuove assunzioni), al fine di sentir riconoscere il diritto alla retribuzione per le prestazioni lavorative di fatto svolte in favore dello stato od altri enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., atteso che tale norma contempla quel diritto alla stregua di una "fictio iuris" di validità del rapporto nullo, ancorché a detto limitato fine. (V 5690/80, mass n 409534; (V 6170/79, mass n 402891).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 6, Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 7, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)