Sez. U, Sentenza n. 2490 del 18/03/1988 (Rv. 458260 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - STATO ED ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - DOMANDE RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NULLITÀ DEL RAPPORTO PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - STATO ED ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - DOMANDE RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NULLITÀ DEL RAPPORTO PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE - IRRILEVANZA.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in controversia promossa per conseguire la retribuzione dovuta in relazione a prestazioni lavorative subordinate svolte in favore dello stato o di enti pubblici non economici, non resta esclusa dalla nullità del relativo rapporto per violazione di norme imperative (nella specie, trattandosi di prestazioni svolte dopo il collocamento in pensione ma, con il consenso dell'amministrazione), atteso che, sia pure ai limiti fini della retribuzione, l'art. 2126 cod. civ. pone una "fictio iuris" di validità del rapporto nullo. (V 2993/86, mass n 446002).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)