Sez. U, Sentenza n. 3779 del 21/04/1994 (Rv. 486312 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Nullità del rapporto dedotto in controversia concernente la retribuzione per prestazioni in favore dello Stato o di enti pubblici non economici - Conseguente deroga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Inammissibilità.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in controversie promosse per conseguire la retribuzione dovuta in relazione a prestazioni lavorative subordinate svolte in favore dello Stato o di enti pubblici non economici, non resta esclusa dalla nullità del relativo rapporto per violazione di norme imperative, atteso che, sia pure ai limitati fini della retribuzione, l'art. 2126 cod. civ. pone una "fictio juris" di validità del rapporto nullo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)