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Sez. 6, Sentenza n. 55748 del 14/09/2017 Ud. (dep. 13/12/2017) Rv. 271742 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Trascrizione - Incarico peritale conferito dal giudice per le indagini preliminari - Deposito successivo all'emissione del decreto che dispone il giudizio - Legittimità - Sussitenza - Ragioni Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271742-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, sono legittime le trascrizioni effettuate dal perito incaricato dal giudice per le indagini preliminari e depositate successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio in quanto la competenza del giudice per le indagini preliminari e anche successivamente al passaggio del procedimento alla fase successiva e fino all'esaurimento delle relative operazioni. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla nullità assoluta delle intercettazioni telefoniche e ambientali, basata sul mancato completamento dell'incombente al momento dell'emissione del decreto dispositivo del giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)