Sez. 5, Sentenza n. 12458 del 22/01/2014 Ud. (dep. 17/03/2014) Rv. 259402 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Incarico peritale conferito dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio - Trascizioni - Invalidità - Condizioni - Conseguenze.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, le trascrizioni effettuate dal perito incaricato dal G.U.P. dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio sono illegittime anche se la riproduzione dei dialoghi in forma scritta sia stata disposta prima della definizione dell'udienza preliminare, in quanto il conferimento dell'incarico costituisce momento qualificante dell'attività di trasposizione della prova, che non può essere rimesso ad un giudice ormai privo di competenza funzionale, ma la loro inutilizzabilità presuppone la denuncia della difformità tra il contenuto delle conversazioni e la loro trasposizione grafica e non preclude la possibilità per il giudice procedente di disporre una nuova trascrizione in contraddittorio con la parte interessata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)