Sez. 2, Sentenza n. 3649 del 20/10/1976 (Rv. 382378 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - MOTIVAZIONE CIRCA IL VALORE SALIENTE ATTRIBUITO ALLE PROVE UTILIZZATE - IMPLICITO RIGETTO DEGLI ELEMENTI INCOMPATIBILI - SUFFICIENZA - OMESSA VALUTAZIONE DI ELEMENTI DECISIVI CONTRARI - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - MOTIVAZIONE CIRCA IL VALORE SALIENTE ATTRIBUITO ALLE PROVE UTILIZZATE - IMPLICITO RIGETTO DEGLI ELEMENTI INCOMPATIBILI - SUFFICIENZA - OMESSA VALUTAZIONE DI ELEMENTI DECISIVI CONTRARI - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA.*
In tema di valutazione delle prove, il dovere di dare alle proprie determinazioni una motivazione adeguata deve ritenersi adempiuto quando il giudice, anche senza espressa confutazione degli elementi allegati e non accolti, spiega con coerenza il valore saliente attribuito agli elementi di prova utilizzati, dovendosi, in tal caso, implicitamente ritenere disattesi quegli altri, quei rilievi e quelle circostanze che, sebbene non menzionati espressamente, siano in logica incompatibilita con la decisione adottata. Solo la omessa valutazione di una risultanza istruttoria la quale rifletta circostanze decisive per smentire, con un giudizio di certezza, il contenuto delle prove esaminate, e tale da portare, ove considerata, a decisione diversa da quella presa, incide sulla legittimita della sentenza e ne determina la nullita secondo l'art 360 n 5 cod proc civ. (V 1296/74, mass n 369366; (V 1024/72, mass n 357371).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)