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Sez. L, Sentenza n. 3728 del 01/06/1988 (Rv. 458984 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - PROVOCATO DA UNA PARTE ERRONEAMENTE CONVINTA DI DOVER INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI UN TERZO - RIMBORSO DELLE SPESE SUBITE DA QUEST'ULTIMO - OBBLIGO DELLA PARTE.*
Stato
decisa il 1988-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458984-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - PROVOCATO DA UNA PARTE ERRONEAMENTE CONVINTA DI DOVER INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI UN TERZO - RIMBORSO DELLE SPESE SUBITE DA QUEST'ULTIMO - OBBLIGO DELLA PARTE.*

La parte, che, erroneamente ritenendo di dover integrare il contraddittorio nei confronti di un altro soggetto, ne provochi la partecipazione al giudizio, è tenuta, in applicazione del principio della soccombenza fissato dall'art. 91 cod. proc. civ., al rimborso delle spese processuali che il detto soggetto, ancorché non destinatario di alcuna pretesa avversaria, abbia subito in conseguenza della non necessaria evocazione in giudizio. (Conf 3019/83, mass n 427940).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)