Sez. 1, Sentenza n. 3019 del 02/05/1983 (Rv. 427940 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE -CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO - RIMBORSO DELLE SPESE PROCESSUALI, A CARICO DELLA PARTE ISTANTE, SOSTENUTE DAL CHIAMATO IN CONSEGUENZA DELLA NON NECESSARIA EVOCAZIONE IN GIUDIZIO - OBBLIGO - SUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE -CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO - RIMBORSO DELLE SPESE PROCESSUALI, A CARICO DELLA PARTE ISTANTE, SOSTENUTE DAL CHIAMATO IN CONSEGUENZA DELLA NON NECESSARIA EVOCAZIONE IN GIUDIZIO - OBBLIGO - SUSSISTENZA.*
La parte, che, erroneamente sostenendo la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di un altro soggetto, lo chiami o lo faccia chiamare in causa, è tenuta, in applicazione del principio della soccombenza fissato dall'art. 91 cod. proc. civ., al rimborso delle spese processuali che detto chiamato, ancorché non destinatario di alcuna pretesa avversaria, abbia subito in conseguenza della non necessaria evocazione in giudizio. (V 1220/77, mass n 384893).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)