Sez. L, Sentenza n. 14930 del 18/11/2000 (Rv. 541852 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Parte erroneamente convinta della necessità di dover integrare il contraddittorio - Rimborso delle spese processuali sostenute dal soggetto inutilmente chiamato in causa - Obbligo - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
La parte che, ritenendo erroneamente di dover integrare il contraddittorio nei confronti di un altro soggetto, lo chiami o lo faccia chiamare in causa è tenuta, in applicazione del principio della soccombenza fissato dall'art. 91 cod. proc. civ., al rimborso delle spese processuali che il suddetto chiamato, ancorché non destinatario di alcuna pretesa avversaria, abbia subito in conseguenza della non necessaria evocazione in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)