Sez. L, Sentenza n. 13439 del 12/12/1991 (Rv. 475025 - 01)
Avvocato e procuratore - Previdenza | Iscrizione soltanto a titolo pieno - Disciplina ex art. 22 legge n. 576 del 1980 - Carattere innovativo - Conseguenza - Professionisti iscritti all'albo e contemporaneamente docenti universitari o di scuola media - Rapporto assicurativo limitato al solo trattamento assistenziale - Esclusione - Obblighi contributivi correlativi alla iscrizione prima alla Cassa - Sussistenza.
Avvocato e procuratore - Previdenza
L'art. 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576, nel prevedere l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza per avvocati e procuratori soltanto a titolo pieno, cioè a fini sia assistenziali che previdenziali, per tutti coloro che esercitino la professione forense con carattere di continuità, ai sensi della legge 22 luglio 1975 n. 319, ha portata innovativa del precedente regime risultante dall'art. 2 della legge 8 gennaio 1952 n. 6, il quale, per i professionisti iscritti all'albo e che fossero, nel contempo, docenti universitari o di scuola media, contemplava un rapporto assicurativo limitato al solo trattamento assistenziale. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 576 del 1980, anche tali ultimi professionisti sono soggetti all'iscrizione piena alla Cassa, con i correlativi obblighi contributivi.
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)