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Sez. U, Ordinanza n. 8371 del 11/04/2006 (Rv. 589413 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo - Ricorso e controricorso - Sottoscrizione da parte di avvocato munito di valida procura speciale - Necessità.
Stato
decisa il 2006-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589413-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, il ricorso ed il controricorso, in quanto soggetti alle regole di cui agli artt. 364 e segg. cod. proc. civ., devono essere sottoscritti da avvocato munito di valida procura speciale, e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ove proposti in forza di procura non speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)