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Sez. 1, Sentenza n. 19901 del 04/03/2004 Cc. (dep. 28/04/2004) Rv. 228052 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Operatività nei confronti di coimputati - Condizioni - Coimputato la cui impugnazione sia stata esaminata nel merito con decisione irrevocabile - Effetto estensivo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228052-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO

L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione o se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non quando essa sia stata esaminata nel merito, con decisione divenuta irrevocabile, poiché in tal caso opera il principio di inviolabilità del giudicato. (Nella specie, nei confronti del ricorrente, giudicato con giudizio immediato a sua richiesta, era stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione per delinquere, dal quale gli altri imputati erano stati successivamente assolti con formula ampia; nell'enunciare il principio di cui sopra, la Corte ha sottolineato la possibilità, per il ricorrente medesimo, di chiedere la revisione della sentenza, sussistendone i presupposti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)