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Sez. 1, Sentenza n. 2556 del 05/12/1970 (Rv. 348896 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1970-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348896-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - DIFFERENZA.*

Il criterio discretivo fra gli Atti di ordinaria e quelli di straordinaria amministrazione, va ritrovato nella diversa natura ed intensita degli effetti economici prodotti nella sfera patrimoniale, cui afferiscono. Appartengono alla prima categoria gli Atti attinenti alla conservazione o al miglioramento del patrimonio, mentre rientrano nella seconda quelli importanti effetti pregiudizievoli, quali diminuzioni o disperdimenti. Rientra fra gli Atti di ordinaria amministrazione l'Azione, proposta dal debitore ammesso al concordato preventivo, diretta ad ottenere la riduzione delle ipoteche nell'ipotesi in cui il valore degli immobili assoggettati alla garanzia reale sia di molto superiore a quello del credito garantito. Tale Azione puo essere, quindi, esperita dal debitore senza la previa autorizzazione scritta del giudice delegato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2872, Cod. Civ. art. 2875, Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)